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Il d.lgs. 23/2015 è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183/2014, c.d. Jobs Act, che ha delegato il Governo alla “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento”.
Nello specifico, il d.lgs. 23/2015 ha previsto la definizione di una disciplina, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, di tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, sulla base dei seguenti principi:
- l'esclusione, per i licenziamenti determinati da motivi economici e ritenuti illegittimi, della possibilità della reintegrazione del lavoratore (nel posto di lavoro);
- la limitazione ai licenziamenti nulli (ivi compresi quelli discriminatori) ed a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato del suddetto diritto alla reintegrazione;
- la previsione - per i licenziamenti illegittimi diversi da quelli soggetti alla reintegrazione - di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio;
- la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento.
Argomenti:
L. 183/2014: legge delega e principi generali e Contratto a tutele crescenti e d.lgs. 23/2015:
Campo di applicazione
- Autoferrotranvieri e d.lgs. 23/2015
- Regime sanzionatorio del licenziamento
- licenziamento nelle piccole e medie imprese
- licenziamento nelle organizzazioni di tendenza
- revoca del licenziamento
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calcolo dell’ultima retribuzione ai fini del tfr e licenziamento a tutele crescenti