A causa di temporanei rallentamenti nelle reti di trasmissione delle dichiarazioni registrati il 28 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa dello
scorso 1° marzo, ha avvisato che sono eccezionalmente considerate tempestive le dichiarazioni Iva 2017 (per l’anno d’imposta 2016) pervenute entro il 3 marzo 2017.
Al riguardo, alcuni operatori hanno espresso dei dubbi sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal “termine di presentazione” delle
dichiarazioni IVA annuali.
Con la Risoluzione 26/e di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che " Il termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017 a quei soggetti che per problemi di rallentamento nel canale di trasmissione non sono riusciti ad inviarla all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio.
Ne consegue che tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al “termine di presentazione” del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.
Per quanto riguarda la compensazione c.d. “orizzontale” del credito Iva annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui (articolo 10 del decretolegge
1° luglio 2009, n. 78), si precisa che la stessa potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale è stata presentata
dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017."