Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. Alcuni chiarimenti sul tema sono stati forniti nella Circolare guida dell'Agenzia delle Entrate 7/E del 4 aprile 2017.
Attenzione: la detrazione “arredo immobili ristrutturati” non è cumulabile con il bonus “per l’arredo degli immobili giovani coppie” (rigo E58) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
La detrazione delle spese per l’arredo degli immobili giovani coppie va indicata nel rigo E58. Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. La detrazione non compete per l’acquisto di grandi elettrodomestici.
Requisiti per l'agevolazione
Per fruire dell’agevolazione è necessario:
- essere una coppia che risulti coniugata nell’anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016. Tale condizione deve essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia deve avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016 (tale requisito si intende rispettato dai contribuenti che compiono il trentacinquesimo anno d’età nel corso del 2016 a prescindere dal giorno o dal mese in cui ciò accade);
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi effettua l’acquisto non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- l’unità immobiliare deve essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.
L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti sopra elencati sempreché essi si verifichino nel corso del 2016 e l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare acquistata deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Detrazione e beni agevolabili
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull’ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
Considerata l’analogia con il bonus mobili, previsto dall’ art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013,
- la detrazione spetta ad esempio per letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Per questi beni sono da comprendere tra le spese agevolabili anche quelle riferite al trasporto e montaggio dei beni stessi
- la detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di porte, pavimentazioni (esempio parquet), tende e tendaggi nonché di altri complementi d’arredo.
Tipologia di pagamento
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante
- bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l’apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia. Se il pagamento avviene con bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare l’apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
- o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione.
- Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.