HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

/

730/2017: BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

4 minuti, Redazione , 17/05/2017

730/2017: bonus mobili giovani coppie nella dichiarazione dei redditi

Bonus mobili giovani coppie nel 730/2017: requisiti per la detrazione al 50% delle spese sostenute per l'arredo dell'abitazione principale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. Alcuni chiarimenti sul tema sono stati forniti nella Circolare guida dell'Agenzia delle Entrate 7/E del 4 aprile 2017.

Attenzione: la detrazione “arredo immobili ristrutturati” non è cumulabile con il bonus “per l’arredo degli immobili giovani coppie” (rigo E58) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

La detrazione delle spese per l’arredo degli immobili giovani coppie va indicata nel rigo E58. Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. La detrazione non compete per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

Requisiti per l'agevolazione

Per fruire dell’agevolazione è necessario:

  • essere una coppia che risulti coniugata nell’anno 2016;
  • oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016. Tale condizione deve essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
  • almeno uno dei due componenti la coppia deve avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016 (tale requisito si intende rispettato dai contribuenti che compiono il trentacinquesimo anno d’età nel corso del 2016 a prescindere dal giorno o dal mese in cui ciò accade);
  • avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi effettua l’acquisto non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
  • l’unità immobiliare deve essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti sopra elencati sempreché essi si verifichino nel corso del 2016 e l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare acquistata deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Detrazione e beni agevolabili

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull’ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Considerata l’analogia con il bonus mobili, previsto dall’ art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013,

  • la detrazione spetta ad esempio per letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Per questi beni sono da comprendere tra le spese agevolabili anche quelle riferite al trasporto e montaggio dei beni stessi
  • la detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di porte, pavimentazioni (esempio parquet), tende e tendaggi nonché di altri complementi d’arredo.

Tipologia di pagamento

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante

  • bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l’apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia. Se il pagamento avviene con bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare l’apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
  • o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione.  
  • Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Sei un Commercialista?  Scopri la convenienza di aderire al CAF Do.C. Spa il Caf dei Commercialisti. Il Caf che ti offre i compensi più elevati per i modelli 730 con delega al precompilato e tanti altri servizi di alto valore aggiunto.

Potrebbe interessarti l'e-boo: 730/2017:le 100 voci che fanno risparmiare eBook di 200 pagine completo di casi svolti, faq e suggerimenti pratici con tutte le detrazioni fiscali possibili in dichiarazione, organizzate per macrosettori

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 06/12/2024 L’irrilevanza fiscale delle case mobili

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto: novità dal 1° gennaio

L’irrilevanza fiscale delle case mobili

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto: novità dal 1° gennaio

Bonus casa under 36: in scadenza il 31.12, con quali atti si accede

Bonus casa under 36 spetta anche a chi ha stipulato un preliminare precedente al 2023 e stipuli il definitivo entro il 31.12.2024: chiarimento ADE del 5 dicembre

Agevolazione prima casa iscritto AIRE: tutte le regole

Agevolazione prima casa per iscritto AIRE: chiarimenti ADE per sapere quando spetta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.