Il Tribunale di Genova, ord., 21 febbraio 2017, n. 1073 stabilisce che il bonus bebé, disciplinato dall’art. 1 comma 125 della l. 190/2014 si applica anche agli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno e non solo a chi ha il permesso di permesso di soggiorno di lungo periodo. Il giudice ha affermato che la norma ha introdotto infatti un intervento volto a sostenere i redditi delle famiglie meno abbienti ( ISEE inferiore a 25mila euro), al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (e quindi a "compensare i carichi familiari"), senza peraltro essere un "assegno speciale di nascita", in quanto è prevista la corresponsione dell'assegno , che è pari a 960 euro annui , fino al compimento del terzo anno di età del figlio . Tutto ciò non puo creare tra i figli di cittadini di stati extracomunitari e quelli dei cittadini italiani una disparità di trattamento.
Va ricordato che il bonus è fruibile per le nascite o adozioni tra il 1.1.2015 e il 31.12.2017 , e che per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno è raddoppiato, quindi pari a 1.920 euro.