Rottamazione delle cartelle esattoriali: l’istanza per aderire deve essere presentata entro il 31 marzo 2017. A fornire questo importante chiarimento è stato l'incontro di tra Equitalia e l'Odcec di Roma in cui i commercialisti hanno sottolineato come dal testo normativo non sia chiaro se la presentazione dell'istanza - ancor prima del pagamento della prima rata - costituisca o meno una manifestazione di volontà irritrattabile di aderire alla rottamazione. Se ad esempio il contribuente presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l' istanza gli preclude di tornare indietro? Nel rispondere Equitalia ha chiarito che dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo un’apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017. In particolare, decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.
Rispetto al 31 maggio, data entro la quale Equitalia deve comunicare l’ammontare del debito residuo dovuto, passano due mesi, il problema è che la presentazione della domanda costituisce di per sé una manifestazione di volontà sufficiente a determinare l’accesso alla rottamazione degli affidamenti, senza che sia necessario anche il pagamento della prima o unica rata.
Chi presenta la domanda per la definizione agevolata dei ruoli di Equitalia per uscire dalla sanatoria può:
- revocare l’istanza entro la fine di marzo: fino al 31 marzo è possibile ritrattare l’istanza presentando un’apposita dichiarazione in forma libera.
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in caso di dilazione può non pagare la rata di luglio: se si ha una rateazione in essere e non si paga la rata di luglio si può riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa. In caso di accoglimento della rateazione, si potrà decidere a luglio cosa fare:
- Se si paga la prima rata, la vecchia dilazione è irrimediabilmente persa e si decade dalla sanatoria in un momento successivo.
- Se non si versa la prima rata, si potrà proseguire nel versamento delle rate del piano originario.