La liquidazione Iva di gruppo è un particolare meccanismo di liquidazione dell’imposta, a cui si accede per opzione, in base alla quale i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno sono effettuati dalla società controllante; che determina l’Iva dovuta/il credito del gruppo attraverso un sistema di compensazione interna dei crediti e dei debiti Iva emergenti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle società del gruppo. Il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 febbraio, recepisce le novità introdotte sul tema con la legge di stabilità 2017.
Una delle novità riguarda la definizione di società controllata rilevante ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo, che comprende anche le società di persone. Mentre la disciplina previgente faceva riferimento solo alle società di capitali ora, si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, le cui azioni o quote sono possedute, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o dalla società controllante (o da un’altra società controllata da questi).
In base alla nuova disciplina,inoltre, i versamenti Iva che, per effetto dell’opzione per la liquidazione di gruppo, possono essere eseguiti dall’ente o dalla società controllante sono:
- i versamenti periodici mensili, da eseguire entro il 16 di ciascun mese (articolo 1, Dpr 100/1998)
- i versamenti, relativi ai contribuenti minori, da eseguire entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (articolo 7, comma 1, lettera a, Dpr 542/1999)
- i versamenti relativi a particolari settori (articolo 74, Dpr 633/1972).
Modificata anche la disciplina relativa all’esercizio dell’opzione.Alla luce delle nuove disposizioni, infatti, l’ente o la società controllante deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo, non più con il modello Iva 26, ma con la dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione stessa (a tale scopo, all’interno del modello di dichiarazione Iva 2017, è stato inserito l’apposito quadro VG).
Dalla dichiarazione della controllante devono risultare:
- il numero di partita Iva delle controllate
- il tipo di comunicazione relativa a ciascuna controllata
- la sussistenza del requisito del controllo, con la specificazione della percentuale di possesso delle azioni o quote delle controllate e della data da cui lo stesso decorre.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2017 ma si ricorda che, con comunicato stampa del 10 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, esclusivamente per il 2017, primo anno di applicazione delle nuove regole, saranno considerate valide anche le comunicazioni dell’opzione per il 2017 effettuate con il modello Iva 26. Dal 2018, invece, la comunicazione tramite la dichiarazione annuale Iva diventerà l’unica modalità per esercitare l’opzione.