A seguito di molte richieste di chiarimenti, avanzate da aziende e intermediari riguardo la compilazione delle istanze OT24 2017, e, nello specifico, alla selezione di interventi delle sezioni A e B, l'INAIL ha emanato una nota tecnica che fornisce chiarimenti precisi su diversi casi . In particolare precisa che :
"La procedura online del nuovo modello OT24 2017, in occasione della scelta di un intervento sezione A, non consente la selezione delle Pat ma, in automatico, le considera nella loro totalità, diversamente dalla versione online del modello OT24 2016, in cui la compilazione richiedeva l’indicazione delle singole Pat oggetto dell’intervento. In caso di controllo a campione si sarebbe accertata la condizione di applicazione su tutte le Pat dell’intervento dichiarato che, se non
dimostrata, comportava il mancato accoglimento dell’istanza rispetto all’azienda nel suo complesso. (...)
Con riferimento poi agli interventi relativi alla Responsabilità sociale, sezione “B” del modello OT24 2017, si ribadisce che, ai fini del raggiungimento del punteggio 100, le aziende dovranno selezionare interventi unicamente nell’ambito della sezione in questione.
Inoltre si risponde alle necessita di compilazione di un’impresa, già certificata OHSAS 18001, che ha effettuato una fusione per incorporazione al 31/12/2016 di altra impresa anch’essa provvista della medesima certificazione. Inail precisa in proposito che, il trasferimento totale o parziale dell’azienda ad un soggetto diverso dal “Cliente originario” – a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o ramo d’azienda –, comporta, di norma, il subentro del nuovo soggetto nel rischio assicurato, con conseguente obbligo di valutare anche l’esperienza statistica maturata dal “Cliente originario” prima del subentro del “Cliente d’arrivo”.