L’accordo 20 febbraio 2017, che ha rinnovato il ccnl delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende di giocattoli e modellismo industria, con decorrenza dal 1 ° aprile 2016 al 31 dicembre 2019, ha introdotto un imposrtante novità: il c.d. “congedo matrimoniale di genere”. Infatti, stabilisce che il congedo matrimoniale spetterà anche per le c.d. "coppie di genere" cioè tra persone dello stesso sesso che contraggano matrimonio all'estero o unione civile in Italia ancorché, previa presentazione della idonea documentazione, a cura del dipendente, l'unione in matrimonio abbia valore legale nel paese in cui viene contratto.
Va ricordato che, ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore, non in prova, un periodo di congedo di 15 giorni di calendario con la corresponsione della normale retribuzione di fatto. Per gli operai e per gli appartenenti alle categorie speciali, il trattamento economico è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte del competente Istituto Previdenziale ed è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell'Istituto stesso.