L’INPS, con messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017 ricorda che, come previsto dall’art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017) i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.
Il congedo obbligatorio per il 2017 è pari a due giorni che si possono utilizzare anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Dall’anno prossimo i giorni obbligatori saranno 4. Va sottolineato che la copertura retributiva è a carico dell’INPS , cosi come il congedo obbligatorio materno.
Invece, il congedo facoltativo per i padri in vigore fino al 2016 non è stato prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Inps.