La voluntary disclosures bis introdotta dal Decreto fiscale 193/2016, in vigore dal 24 ottobre 2016, prevede la possibilità di regolarizzare le attività patrimoniali e finanziarie costituite o detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, delle violazioni in materia di dichiarazioni fiscali in relazione con tali attività e delle violazioni non connesse con le attività estere oggetto di emersione. La procedura non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quella prevista dalla L. 186/2014 che introduceva la precedente Voluntary entrata in vigore nel gennaio 2015.
Una delle novità riguarda l’introduzione del nuovo reato di emersione fraudolenta di attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati non coperti da causa di esclusione della punibilità. Tale illecito, non previsto per coloro i quali hanno aderito alla “prima Voluntary” per il principio di legalità, punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chi si avvale fraudolentemente della procedura per far emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi da quelli coperti da causa di esclusione della punibilità.
Tuttavia, in questi mesi si è verificato da parte degli operatori scarso interesse ad aderire alla procedura, probabilmente anche in considerazione dei dubbi in merito alle sanzioni. Infatti il peso delle sanzioni cambia a seconda delle modalità di liquidazione di quanto dovuto dal contribuente, in quanto:
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se il contribuente provvede autonomamente all’autoliquidazione: si applicano le sanzioni previste dalla prima disclosure
- 75% del minimo edittale per le violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, Iva e imposte patrimoniali;
- 50%(o del 25% per i Paesi non collaborativi) del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale
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se il contribuente non provvede attendendo la liquidazione dell’ufficio: si applicano le sanzioni:
- 85% dei minimi edittali per le violazioni reddituali;
- 60% (o 85% per i Paesi non collaborativi) dei minimi edittali per le violazioni da quadro RW.
- se il contribuente provvede all'autoliquidazione in maniera ritenuta insufficiente a posteriori: si applica una maggiorazione del 10% o del 3% rispetto a quanto previsto in caso di mancata autoliquidazione se il versamento è insufficiente per una frazione, rispettivamente, superiore o inferiore al 10% delle somme da versare (ove tali somme siano afferenti ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi) oppure se il versamento è insufficiente per una frazione, rispettivamente, superiore o inferiore al 30% delle somme da versare negli altri casi.
Oltre alla modalità con cui il contribuente liquida quanto dovuto, le sanzioni e i termini di accertamento dipendono anche dal Paese in cui sono detetenute le attività. In particolare sono previste riduzioni sanzionatorie e la non applicazione del raddoppio dei termini di accertamento nei casi in cui, il Paese in cui si trovano le attività estere abbia concluso con l’Italia un accordo internazionale sullo scambio di informazioni in vigore da prima del 24 ottobre 2016.