L’Inps, con circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, fornisce gli importi massimi dal 1° gennaio 2017 dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola– nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. In applicazione della norma citata dunque, gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 restano confermati sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2016. Gli importi sono i seguenti:
Indennità disoccupazione Naspi
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI 2017 è pari ad euro 1.195.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2017, euro 1.300.
Indennità disoccupazione agricola
Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2017, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Trattamenti di integrazione salariale |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
1.166,05 |
1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.401,49 |
1.319,64 |
Massimali assegno ordinario |
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Retribuzione mensile lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore a 2.126,33 |
1.154,85 |
Compresa tra 2.126,33 – 3.361,21 |
1.331,11 |
Superiore a 3.361,21 |
1.681,62 |
Massimali assegno emergenziale |
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Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.720,45 |
2.378,58 |
2.239,67 |
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 |
2.679,45 |
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Superiore a 53.578,73 |
3.750,21 |
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo |
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Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 38.494,84 |
2.281,32 |
2.148,09 |
Quota compresa tra 38.494,84 – 53.690,17 |
3.068,44 |
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Quota superiore a 53.690,17 |
3.568,87 |