La Cassa Nazionale Forense, con la Circolare 10 febbraio 2017, n. 1, fornisce chiarimenti agli iscritti che ritengano di potersi avvalere del cumulo dei periodi assicurativi , in presenza di periodi di iscrizione e contribuzione presso altre gestioni previdenziali non coincidenti con quelli maturati in Cassa Forense, ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Come noto tale possibilità è stata introdotta dai commi 195, 196, 197 e 198 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, c.d. Legge di Bilancio 2017.
Le modalità di calcolo delle prestazioni pro-quota di competenza di Cassa Forense, in rapporto ai corrispondenti periodi di iscrizione maturati presso l’Ente,si riassumono come segue:
1) per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano l’anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi) si procederà al calcolo retributivo previsto dall’art. 3, dall’art. 4, commi 1, 2, 4 e 7 e dall’art. 6 del regolamento delle prestazioni previdenziali;
2) per coloro che, mediante l’istituto del cumulo contributivo , raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) si procederà al calcolo con il sistema contributivo e senza previsione di integrazione al minimo (art. 8, 1° e 2° comma del regolamento delle prestazioni).
Va precisato che i soggetti che avessero presentato domanda di pensione con totalizzazione, anteriormente al 31-12-2016, e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono avvalersi del nuovo istituto , se ritenuto più favorevole, previa rinuncia alla domanda di totalizzazione.