Con un documento pubblicato il 15 febbraio 2017 con il titolo " Stabile organizzazione: attività preparatorie e ausiliarie" a cura di Massimiliano Giorgi la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha fatto il punto sulla stabile organizzazione, alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 4 del 17 gennaio 2017.
Il documento inizia chiarendo cehe "La definizione della nozione di stabile organizzazione è contenuta nell’art. 162 che, come noto trae origine dall’art. 5 del Modello di convenzione elaborato dall’OCSE. Sia la normativa interna che quella convenzionale distinguono tra stabile organizzazione materiale e stabile organizzazione personale" "La stabile organizzazione materiale, infatti, si configura quando il non residente opera in un Paese attraverso una sede fissa dotata di una autonomia funzionale, mentre quella personale si configura quando il non residente opera in un Paese non attraverso una sede fissa, ma attraverso un agente che agisce in nome e per conto del non residente con il potere di obbligarlo".
Per avere una stabile organizzazione materiale devono essere presenti tre requisiti:
- elementi oggettivi: riguardano i criteri di individuazione del luogo, fisso o meno, in cui l’attività viene svolta.
- elementi soggettivi: riguardano il collegamento del soggetto con il luogo di svolgimento dell’attività ed il periodo in cui tale collegamento si manifesta.
- elementi funzionali: consiste nel tipo di attività svolta nel luogo fisso; attività che deve essere astrattamente idonea alla produzione di un reddito.
Il documento della Fondazione, dopo aver approfondito questi tre requisiti, sviluppa il tema dell’esclusione della stabile organizzazione in caso di attività preparatorie o ausiliarie.