Ecco come usufruire del credito di imposta per le spese di videosorveglianza: i chiarimenti della circolare n. 7 del 4 aprile 2017.
Fino al 20 marzo 2017 i contribuenti che nel 2016 hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza hanno potuto inviare le domande di accesso al credito d’imposta. In particolare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile “Comunicazione VDS”, l’applicazione informatica per la compilazione e trasmissione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2016, riguardanti l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitali o di allarme oltre che per contratti stipulati con istituti di vigilanza.
Nella domanda vanno indicati il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o servizio, nonché numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Occorre inoltre specificare che se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente il credito d’imposta spetta nella misura del 50%. Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 30 marzo 2017, con l’indicazione del codice tributo 6874..
Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Il credito andrà indicato anche nel modello 730/2017 al rigo G12 – sezione X – Credito di imposta per video sorveglianza. In particolare:
- Colonna 1 (Credito spettante): riportare l’importo del credito d’imposta relativo al 2016.
- Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.
L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.
Il credito d‘imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
Pertanto, per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di video sorveglianza digitale o allarme non è possibile beneficiare anche della detrazione del 50 per cento delle spese stesse spettante, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR per lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Considerato, tuttavia, che la citata detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare gli interventi sugli immobili e non riguarda anche il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 5) è possibile fruire del credito d’imposta per le spese sostenute per la stipula di tale contratto e, contemporaneamente, della detrazione del 50 per cento delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza purché siano oggetto di autonoma fatturazione. (Circol. n.7 del 4/4/2017)