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CIGS IN DEROGA E RIDUZIONE CONTRIBUTIVA CONTRATTI DI SOLIDARIETA: LE ISTRUZIONI

1 minuto, Redazione , 15/02/2017

Cigs in deroga e riduzione contributiva contratti di solidarieta: le istruzioni

Circolare n. 3 2017: le istruzioni operative per la prosecuzione della cassa integrazione nelle aziende di interesse strategico e per la reiterazione della riduzione contratti solidarietà

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 Con la Circolare n. 3 del 13/02/2017 della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro fornisce  le indicazioni operative - per le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015 - per la presentazione delle domande per l'accesso alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva ( Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, in  Legge 28 novembre 1996, n. 608)  Viene specificato che le aziende interessate  sono quelle che  presentano i seguenti requisiti:

1. l’impresa deve essere di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui ha sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui opera;

2. deve essere stato sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015, il cui piano industriale sottostante abbia previsto l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
3. il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale che è stato sospeso o impiegato a orario ridotto;
4. il piano industriale deve rappresentare, altresì, l’impegno a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.
L’istanza può essere presentata da una delle parti firmatarie dell’accordo in sede governativa entro 45 giorni dalla data del decreto interministeriale n. 98189 del 29.12.2016 .

La modulistica allegata alla circolare sarà prossimamente disponibile anche   sul sito istituzionale.  www.lavoro.gov.it

La circolare illustra anche le modalita per la richiesta della reiterazione della  riduzione contributiva del 35% in caso di contratti di solidarieta per un periodo complessivamento non superore ai 24 mesi.

Entrambe le domande vanno presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.del decreto interministeriale n. 98189 del 29.12.2016 .

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Allegato

Ministero Lavoro circolare n.3-2017 CIGS

Tag: ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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