L’INAIL, con Circolare 09 febbraio 2017, n. 7, individua le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti. In particolare, si prevede che:
- relativamente agli anni 2017 e 2018, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente dell’anno 2017 o dell’anno 2018, con riferimento alle sentenze depositate nel corso dell’anno precedente;
- per l’anno 2016, le domande devono essere presentate entro e non oltre sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto ministeriale 27 ottobre 2016 e, cioè, entro e non oltre il 18 marzo 2017 con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015.
A tale ultimo riguardo, si specifica che l’accesso al Fondo è consentito anche agli aventi diritto che hanno ottenuto sentenze favorevoli prima dell’anno 2015, con il solo limite della scadenza dei termini prescrizionali, per far valere la pretesa risarcitoria riconosciuta in sentenza che, si ricorda, sono quelli ordinari e decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza medesima.