L'IRI è l’imposta sul reddito d’impresa in base alla quale le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la tassazione separata del reddito d’impresa. Questa imposta, contenuta nella Legge di stabilità 2017, prevede che il reddito d’impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l’aliquota IRES. Si ricorda che dal 1 gennaio 2017 l'IRES è stata ridotta al 24%.
Alcuni chiarimenti in merito all'IRI sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 02 febbraio 2017, e di seguito riportati:
- Con il plafond le perdite si scalano una sola volta
La nuova disciplina dell’Iri (articolo 55-bis del Tuir) prevede che il plafond, entro cui è possibile dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci a carico dell’utile e delle riserve di utili, è calcolato al netto delle perdite residue riportabili a nuovo. Si chiede conferma del fatto che, negli esercizi successivi a quello in cui le perdite sono state utilizzate, il plafond vada invece quantificato considerando i redditi dichiarati nel periodo di validità dell’Iri, senza più ridurli delle perdite già compensate. Esempio: Esercizio T1: reddito 1000; prelievi 700; imponibile 300. Plafond Iri 300: Esercizio T2: reddito 100; prelievi 400; perdita 300 riportabile a nuovo. Plafond Iri zero (300-300): Esercizio T3: reddito 500; prelievi 150; imponibile 350 meno perdite 300 = 50. Il Plafond Iri è pari a 350 (300 T1 + 50 T3)oppure a 50?
Nell’esempio proposto il plafond Iri correttamente determinato ammonta a 350. Il cd. plafond Iri nei limiti del quale è consentita la deduzione delle somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, è pari, a norma dell’articolo 55 bis, comma 1, del Tuir, al «reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi». In altri termini, il plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodo di imposta precedent) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond Iri .
- Il prelievo si calcola in base al reddito lordo
La nuova disciplina dell’Iri (articolo 55-bis del Tuir) stabilisce che i prelievi dei soci a carico dell’utile e delle riserve di utili sono deducibili nei limiti del reddito assoggettato a Iri nell’esercizio e in esercizi precedenti. Il reddito assoggettato a Iri, a sua volta, si determina al netto dei richiamati prelievi dei soci. Si chiede se, per evitare un calcolo circolare, la deduzione si possa quantificare, per quanto attiene al reddito dell’esercizio, sulla base del reddito di impresa al lordo di tali prelievi, in conformità peraltro a quanto riportato nell’esempio 2 della relazione ministeriale al Ddl di bilancio.
Esempio: Reddito di impresa esercizio T1: 100; prelievi in conto utili: 70, deduzione: 70, reddito imponibile Iri (100-70 = 30); plafond di deducibilità al termine dell’esercizio pari a 30.
La base imponibile Iri, a norma dell’articolo 55-bis del Tuir è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile Iri vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del Tuir e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond Iri. Quindi, nell’esempio proposto, è corretto, nel periodo di imposta T1, dedurre l’intero importo delle somme prelevate pari a 70 e la differenza pari a 30, assoggettata a Iri nel periodo di imposta T1, costituirà plafond da utilizzare dal periodo di imposta successivo.