Con la Circolare 24 del 31 gennaio 2017 l’INPS ha illustrato le modifiche intervenute in materia di liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di TFR maturato in CIGS dopo le modifiche intervenute con il d.lgs. 148 2015. Il rimborso a carico della Cassa Integrazione Guadagni delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale era stato inizialmente previsto dall’art. 2 della Legge 464/72 e dalla legge 297 1982,
In particolare, seguendo le indicazioni del Ministero del Lavoro con la circolare n. 30 del 9 novembre 2015, viene chiarito in quali casi continua ad applicarsi l’art. 2, comma 2, della L. 464/72 abrogato dall’art. 46, comma 1 lett. e) del d.l.vo 148/2015.
Il documento illustra la procedura di inoltro della domande per via telematica, e del pagamento delle quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare . Infine vengono fornite le istruzioni contabili per la corretta applicazione delle novità della normativa vigente.