Con la circolare n. 25 2016 l'INPS illustra la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza di cui al D.Interm. 78459/2014. Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito, sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
I beneficiari : ai sensi dell’art. 3, comma 1, alle prestazioni ordinarie sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende citate , compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di lavoro a tempo determinato, ad esclusione dei dirigenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.
A norma dell’art. 11, comma 6 del decreto, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto, ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti dall’art. 21 della medesima legge. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria che, per il 2016, sono quelli previsti con circolare n. 48, qui di seguito richiamati:
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione del 5,84%.