Se si superano i limiti del plafond, è possibile rimediare con le "vecchie procedure". Questo chiarimento arriva dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 06.02.2017. In particolare, l'Agenzia ha risposto all'interpello di una società (esportatore abituale) che beneficia del regime agevolato che consente di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un determinato limite annuale (plafond), che per un errore informatico ha superato.
Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che l'articolo 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972 prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell’imposta. Qualora, come nel caso prospettato, siano effettuate operazioni senza addebito dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile, nei confronti del cessionario/committente si applica la sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997 (dal 100 a 200% dell’imposta), oltre al recupero dell’imposta non assolta e degli interessi.
Tale violazione è regolarizzabile in base ai chiarimenti forniti con i citati documenti di prassi in merito alle procedure utilizzabili per regolarizzare della
violazione di cui trattasi, riassumibili come segue:
- procedura a)
Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.
- procedura b)
- Emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
- versamento dell’imposta e degli interessi;
- annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
- presentazione - in analogia con la procedura prevista dall’articolo, 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997 - di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (cfr circolare n. 50/E del 2002);
- indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
- versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione si cui all’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.
- procedura c)
- Emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
- assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
- presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;
- versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.
Va detto, infine - in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione – che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l’imposta a debito o a credito relativa all’anno in cui la violazione è stata regolarizzata. La presentazione in ufficio dell’autofattura in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.