Non è necessario essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali “certificati” per usufruire del trattamento fiscale soft previsto per la piccola proprietà contadina in quanto spetta anche ai proprietari di masi chiusi, purché coltivino abitualmente il terreno agricolo. Ad affermarlo, la risoluzione 15/E del 1° febbraio 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come applicare il regime di favore.
In particolare l'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009, stabilisce che “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, (...), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%".
La Legge di stabilità 2016 ha aggiunto che “Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi da loro abitualmente coltivati".
Con riferimento all’applicazione di tale disposizione, si ritiene che la norma in argomento abbia inteso estendere le agevolazioni anche ai proprietari di maso chiuso, a prescindere dalla circostanza che gli stessi rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e risultino iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. La norma prevede, infatti, quali condizioni cui subordinare l´agevolazione in esame, che l’acquirente sia proprietario di un maso chiuso, e che si dedichi alla coltivazione abituale dello stesso.Si tratta di requisiti soggettivi differenti rispetto a quelli previsti per la piccola proprietà contadina, e, dunque, con la norma in argomento il legislatore ne ha inteso garantire l’applicabilità ‘altresì’ ai proprietari di maso chiuso.
Sulla base di quanto fin qui osservato, si ritiene che l’atto di trasferimento in comunione a titolo oneroso di un terreno agricolo, a favore di tre contribuenti proprietarie pro quota di un maso chiuso, possa fruire delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (imposta di registro ed imposta ipotecaria fissa nella misura di euro 200 ed imposta catastale nella misura dell’1 per cento) a condizione che detti soggetti si dedichino abitualmente alla coltivazione del maso chiuso.