In caso di liquidazione amministrativa, conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza, l’intera fase del procedimento costituisce un unico periodo d’imposta e, quindi, è possibile presentare un’unica dichiarazione dei redditi, questi sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione del 1° febbraio 2017 n. 14/E .
Il commissario liquidatore di una società cooperativa ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito agli adempimenti dichiarativi da porre in essere in caso di scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa, disposto dall’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile.
In particolare, è stato chiesto all’amministrazione finanziaria se trattandosi anche in questo caso di scioglimento d'ufficio e non di una liquidazione volontaria, la procedura potesse essere assimilabile alla liquidazione coatta, in modo da poter applicare quanto stabilito dall'art. 183 TUIR, con conseguente possibilità di presentare un'unica dichiarazione dei redditi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, stante il rinvio contenuto nella citata legge 400/1975, l’articolo 183 Tuir si deve ritenere applicabile anche al caso di liquidazione di una società cooperativa conseguente allo scioglimento della stessa per atto dell’autorità di vigilanza.