La dichiarazione IRAP 2017 è stata definitivamente approvata ieri con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ma è già sorto il problema dell'impatto automatico che i nuovi schemi di bilancio hanno sulla base imponibile Irap. Il decreto legislativo 446/97 nel determinare la base imponibile IRAP stabilisce che l’imponibile sia determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione (con l’esclusione di alcune specifiche componenti) «così come risultanti dal conto economico». Tuttavia, com'è noto, il Decreto legislativo 139/2015 ha modificato la struttura degli schemi di bilancio eliminando, tra l’altro, la sezione straordinaria del conto economico (voci E.20 ed E.21) e tali voci verranno riclassificate nella parte «ordinaria» del conto economico e ciò comporta la rilevanza Irap di tali componenti.
Le istruzioni pubblicate ieri non affrontano esplicitamente il punto, ma in assenza di una norma fiscale che ne preveda l’esclusione la riclassificazione delle componenti straordinarie nella parte «ordinaria» del conto economico comporta la rilevanza Irap di tali componenti, incluse le plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessione d’azienda.
In merito alle novità della dichiarazione IRAP 2017, si segnala
- la nuova disciplina della dichiarazione integrativa “a favore” grazie alla quale è possibile presentare integrativa a favore entro i termini di decadenza dell’accertamento, anche per il recupero degli errori contabili.
- l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca,
- le rettifiche dei crediti per banche ed assicurazione, ora integralmente deducibili nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio.