L’Inps, con la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017 fornisce chiarimenti sul decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, che ha modificato l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, del D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line.
In particolare, viene precisato che per la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia, tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili. Cio per consentire di esterndere come previso dal decreto , la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate, ai fini previdenziali nel settore edile anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto.
Invece, per la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali, il documento di prassi ricorda che la recente modifica normativa ha inteso salvaguardare la possibilita per questa imprese di un possibile ritorno " in bonis" per cui il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, non è più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali .
Ne consegue che, ai fini dell'attestazione di regolarità, l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Le nuove disposizioni si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data del 31 gennaio 2017.