Il visto di conformità sulla dichiarazione IVA risulta necessario per poter procedere alla compensazione del credito IVA superiore a 15.000,00 Euro annui. Ma quali sono le sanzioni nel caso in cui sia infedele? Le sanzioni sono disciplinate nel decreto legislativo 241/97 (articolo 39 comma1, lett.a ) in base al quale ai soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele si applica la sanzione amministrativa da 258,00 euro a 2.582,00 euro.
In particolare:
- La violazione è punibile a condizione che sia stata attivata la procedura di liquidazione automatica ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 o il controllo ex artt. 54 ss. del D.P.R. 633/72, o il controllo di cui agli artt. 36-ter ss. del D.P.R. 600/73. Inoltre, non deve trovare applicazione l’art. 12-bis del D.P.R. 602/73, quindi che, ai fini dell’iscrizione a ruolo, l’importo non sia inferiore a 10,33 euro.
- In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi, è disposta la sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione per un periodo da uno a tre anni.
- Per le violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto e l’asseverazione.
- Il CAF per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato in via solidale con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.
- La definizione agevolata della sanzione ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 472 del 1997 non impedisce l’applicabilità della sospensione o dell’inibizione.