Con una dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2017 è possibile rinunciare alla definizione agevolata dei ruoli (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali). A fornire questo importante chiarimento è stato l'incontro di venerdì scorso tra Equitalia e l'Odcec di Roma.
In particolare, la domanda posta dai professionisti sottolineava come dal testo normativo non sia chiaro se la presentazione dell'istanza - ancor prima del pagamento della prima rata - costituisca o meno una manifestazione di volontà irritrattabile di aderire alla rottamazione. Se ad esempio il contribuente presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l' istanza gli preclude di tornare indietro?
Nel rispondere Equitalia ha chiarito che dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo un’apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017. In particolare, decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.
Tuttavia, l'inderogabilità di questo termine è messo in discussione dalla stessa Equitalia che, nella medesima risposta, specifica che "a seguito del mancato pagamento della prima o dell’ unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa."