Nella Circolare 24 gennaio 2017, n. 10, INPS individua i nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che abbiano versato contributi anche nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. La circolare distingue:
1) gli assicurati che possano far valere periodi assicurativi presso le Casse pensionistiche della Gestione esclusiva: ai fini dell’accertamento dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti degli iscritti che liquidano la pensione nella gestione esclusiva, occorre considerare l’anzianità contributiva complessivamente maturata nella medesima gestione. Ad esempio , nel caso di un iscritto all INPDAP che possa far valere contribuzione presso altre Casse pensioni ai fini dell’accertamento dell’anzianità acquisita al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data indipendentemente se parte della stessa sia disponibile o abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico;
2) gli assicurati alla Gestione esclusiva che possano far valere periodi assicurativi presso una forma assicurativa obbligatoria o sostitutiva del regime generale: a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche se precedentemente a tale data hanno contribuzione versata/accreditata in una forma assicurativa obbligatoria o sostitutiva del regime generale, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico, con il sistema contributivo, presso la gestione esclusiva a condizione che lo stesso sia stato maturato dal 1° gennaio. In particolare si può conseguire un autonomo diritto a pensione con il sistema contribuivo in presenza dei seguenti requisiti (tutti da adeguare agli incrementi della speranza di vita):
- 66 anni di età con un’anzianità contributiva minima di 20 anni e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 1,5 volte l’assegno sociale;
- 70 anni di età e un’anzianità contributiva "effettiva" pari a 5 anni;
- 63 anni di età e 20 anni di contribuzione e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 2,8 volte l’assegno sociale.