Gli interessi passivi del conto corrente relativi all'ultimo trimestre 2016 sono costi di competenza dell'esercizio 2016 anche se saranno esposti nell'estratto conto il 1° marzo 2017.
Infatti, a partire dal 1° ottobre 2016
- gli interessi passivi non possono «produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora», sono «conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati», Pertanto, gli interessi passivi maturati nell'ultimo trimestre 2016 dovranno essere pagati alla banca il 1° marzo 2017.
- gli interessi attivi, conteggiati al 31 dicembre, divengono esigibili immediatamente.
In particolare, il punto 2) del comma b) dell’art. 120 TUB (L. 385/93) così come modificato dalla L. 49/2016 determina le modalità di pagamento degli interessi debitori da parte del cliente della banca. In particolare prevede che il cliente possa scegliere tra autorizzare direttamente l’addebito degli interessi nel momento in cui diventano esigibili, oppure non autorizzare l’addebito.
- il debitore può autorizzare, anche in maniera preventiva, l'addebito in conto degli interessi nel momento in cui divengono esigibili cioè al 1° marzo di ogni anno (o al momento della chiusura del conto). In tale data pertanto il cliente subirà un prelievo pari all’importo degli interessi a debito, ma come specificato dalla norma la somma addebitata è considerata sorte capitale e quindi se con l’addebito il saldo del conto diventa passivo, l’addebito produce anatocismo. L'autorizzazione è revocabile dal correntista in ogni momento, entro il termine però dell’avvenuto addebito degli interessi passivi.
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il correntista può non autorizzare preventivamente l’addebito degli interessi passivi al 1° marzo dell’anno successivo. In questa ipotesi ci sono due possibilità per il debitore:
- non autorizzare l'addebito ed effettuare un versamento di importo maggiore o uguale a quello degli interessi. In questo modo evita il rischio anatocismo grazie all’estinzione del debito.
- Non pagare il debito e lasciarlo scadere. In tale situazione il debito scaduto e non pagato in base al comma 2 dell’art. 1219 del codice civile va automaticamente in mora con conseguente anatocismo. Infatti, data l’introduzione del permesso dell’anatocismo sugli interessi di mora previsto nel primo periodo della lettera b) dell’art. 120 TUB oggetto di analisi, la banca può calcolare sugli interessi di mora ulteriori interessi.