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COMUNICAZIONE DATI TESSERA SANITARIA 2017: LE SANZIONI PER CHI NON HA TRASMESSO

1 minuto, Redazione , 10/02/2017

Comunicazione dati tessera sanitaria 2017: le sanzioni per chi non ha trasmesso

Ecco le sanzioni per chi ieri non ha trasmesso la comunicazione con i dati delle spese mediche sostenute dai contribuenti nel 2016

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'invio delle spese sanitarie prevista per il 31 gennaio 2017 è stata prorogata al 9 febbraio 2017, ma non tutti i soggetti obbligati sono riusciti a trasmettere la comunicazione correttamente nei termini. Attenzione però; le sanzioni per chi non trasmette i dati nei tempi non sono leggere.

L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato previsto per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate(730 e Unico PF).  Dopo i provvedimenti estivi, si ricorda che l'elenco delle categorie obbligate comprende gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, le farmacie (pubbliche e private), le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco; gli psicologi; gli infermieri; le ostetriche/i; i tecnici sanitari di radiologia medica; gli ottici e i veterinari.

Tutti questi soggetti devono provvedere all'invio entro il 9 febbraio 2017 (scadenza originaria 31 gennaio 2017) altrimenti:

  • in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
  • se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
  • nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.

La norma di riferimento che prevede espressamente le sanzioni per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria è l'art. 23 del Dlgsv 158 del 24/9/2015 che ha modificato l'art. 3 del Dlgsv 175 del 21/11/2014 aggiungendo il comma 5 bis.

Più flessibilità è concessa a coloro che trasmettono i dati per il primo anno, infatti l’articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014, prevede che per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo non si applichino le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Fisco e Tasse srl in collaborazione con GBsoftware ha realizzato il "SOFTWARE INVIO DATI SANITARI" che permetterà di svolgere il nuovo adempimento di trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria. Scegli la configurazione che fa al caso tuo in base al numero di anagrafiche che ti servono.

Per tutti gli approfondimenti e le new, segui gratuitamente il Dossier Comunicazione spese sanitarie 2017.

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