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CALAMITÀ NATURALI E DICHIARAZIONE IVA 2017: ECCO CHI PUÒ NON PRESENTARLA

2 minuti, Redazione , 26/01/2017

Calamità naturali e dichiarazione IVA 2017: ecco chi può non presentarla

Terremotati, vittime di usura, e tutti gli altri soggetti colpiti da eventi eccezionali: ecco chi può rimandare la presentazione della dichiarazione IVA

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La dichiarazione IVA 2017, relativa all'anno di imposta 2016, deve essere presentata entro il 28 febbraio 2017, tuttavia ci sono situazioni particolari in cui tale termine è sospeso o rimandato. E' il caso ad esempio delle vittime di richieste estorsive che subiscono danni per il loro rifiuto, dei residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto e di ottobre 2016, dei lampedusani che subiscono l'emergenza umanitaria dei migranti. Vediamo di seguito l'elenco completo e le sospensioni previste caso per caso: 
  • Vittime di richieste estorsive e dell’usura: i soggetti che, esercitando una attività o una libera professione, hanno opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non vi hanno aderito e subiscono un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi è disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
  • Soggetti con residenza o sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del giorno 24 agosto 2016: per tali soggetti sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 settembre 2017;
  • Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa: per tali soggetti è prevista la sospensione fino al 15 dicembre 2016;
  • Soggetti residenti o con sede legale/operativa nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2016: per tali soggetti (indicati nell’allegato 2 del DL 17.10.2016) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017;
  • soggetti, che alla data del 13 e 14 settembre 2015, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni in provincia di Parma e Piacenza colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici : per tali soggetti sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2016;

Attenzione: Nelle modalità di compilazione del quadro VH viene chiarito che i soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto.
Inoltre, al fine della quadratura dei dati, nel rigo VL29, campo 3, deve essere indicato l’importo dei versamenti periodici e di acconto non ancora eseguiti alla data di presentazione della dichiarazione per effetto della sospensione. Tale importo deve confluire anche nel campo 1 del rigo VL29

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