Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare 11 gennaio 2017, n. 673, fornisce chiarimenti in materia di esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti,(CQC) a seguito di numere richieste da parte degli enti interessati al rilascio dopo il Decreto 16.2.2016.
Le novità apportate dalla nuova circolare, che abroga e sostituisce la precedente n. 27540 del 16 dicembre 2016 : sono le seguenti:
- Il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente, al fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la prova di revisione, il codice comunitario armonizzato “78”.
- L’art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che in caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della qualificazione CQC posseduta.
Ricordiamo che dal 1.7.2016 la procedura per sostenere l’esame di revisione, sia della patente che della qualificazione CQC, prevede la presentazione istanza corredata da :
- attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 di euro 16,20.
- copia del provvedimento che dispone la revisione e,
- qualora previsto, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale,
La domanda ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Nell’arco di validita dell’istanza è consentito, per la revisione per la patente di guida, di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente ch, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.
Ugualmente , il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilita di sostenere, una sola volta, nell’arco di validita della predetta istanza, la prova prevista dal D.M. 15 febbraio 2016. entro il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.