Nell’ipotesi di successione ereditaria la dichiarazione IVA 2017, relativa all'anno di imposta 2016, deve essere effettuata diversamente a seconda che il contribuente sia deceduto nel corso del 2016 o nei primi due mesi del 2017. Si ricorda che quest'anno la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il 28 febbraio 2017 in quanto non è possibile presentarla unitamente alla dichiarazione dei redditi.
Tornando al discorso della successione ereditaria, se il contribuente è deceduto nel corso del 2016 gli adempimenti dichiarativi devono essere effettuati dagli eredi in maniera differente a seconda che abbiano o meno proseguito l'attività del decuius. In particolare, se l’erede o gli eredi non hanno proseguito l’attività del contribuente deceduto devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7 (erede); mentre se hanno proseguito l’attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve essere presentata compilando:
- il frontespizio, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
- un modulo (mod. n. 01) per se stesso nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato il quadro VT e il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell’importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all’operazione;
- un modulo per ciascun soggetto partecipante nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL
Diversamente, se il contribuente è deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della dichiarazione (28 febbraio 2017) poiché l’attività è stata svolta per l’intero anno d’imposta dal contribuente deceduto, l’erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 35-bis del DPR 633/72 gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione annuale, possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi a tale evento.