I requisiti che devono avere gli incubatori delle star-up innovative per usufruire dei benefici fiscali, sono stati revisionati dal decreto del MISE del 22.12.2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 di venerdì. Il decreto è rubricato la “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179”.
In particolare, viene stabilito che sono riconosciuti incubatori certificati di start‐up innovative le societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea,
- residenti in Italia
- con oggetto sociale che concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start‐up innovative, e attivita' correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza
- con il possesso dei valori minimi indicati nelle tabelle A e B allegate al decreto, (punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B)
Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese deve essere presentata alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della societa. Il modulo di domanda in formato elettronico, comprendente la Griglia di compilazione correlata, e' pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start‐up innovative».
Infine, per consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicita' delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella citata sezione speciale del registro delle imprese. Qualora dal controllo emerga l'insussistenza dei requisiti dichiarati la societa' e' soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le societa' gia' iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformita' ai parametri stabiliti dall'allegato al presente provvedimento.
Per le societa' costituite da meno di due esercizi, conformi alla definizione di cui all'art. 1 del presente decreto, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start‐up innovative puo' essere ottenuto mediante avvalimento dell'attivita' di incubazione fisica di start‐up innovative maturata da societa' o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione , di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.