I soggetti che hanno cessato l’attività nel 2016 devono presentare l’ultima dichiarazione annuale IVA nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali termini. Quest’anno la dichiarazione IVA deve essere presentata telematicamente entro il 28 febbraio 2017, in quanto non è più possibile presentarla in maniera unificata con la dichiarazione dei redditi. Si ricorda che per le imprese, l’attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
Nel caso in cui un contribuente nel corso del 2016 abbia cessato l’attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita IVA), egli deve presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione costituita da:
- il frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno 2016;
-
un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata. Per riepilogare i dati di entrambe le attività, nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri
- VT (Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti IVA)
- VX (Determinazione dell'IVA da versare o a credito) ;
- un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.