HOME

/

PMI

/

REGIME FORFETTARIO 2024

/

DICHIARAZIONE IVA 2017: OPZIONE O REVOCA DEL REGIME ORDINARIO PER I FORFETTARI

3 minuti, Redazione , 23/01/2017

Dichiarazione Iva 2017: opzione o revoca del regime ordinario per i forfettari

Ecco i casi in cui il contribuente forfettario deve compilare il Quadro VO del modello di dichiarazione Iva 2017 per accedere o rinunciare al regime ordinario

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il modello di dichiarazione Iva prevede nuove caselle dedicate ai contribuenti che rientrano nel

  • Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni

o che hanno optato per il

  • Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

In generale, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.
Tuttavia, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 è consentita “la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” senza in questo caso aspettare il decorso del triennio.
In virtu’ di questo principio i contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario rinunciando al regime forfettario che dal 2015, a determinate condizioni, è regime naturale, hanno potuto nel 2016 rinunciare al regime ordinario e tornare al regime naturale forfettario attraverso il comportamento concludente tenuto dal 1 gennaio 2016 e che ora devono confermare nella dichiarazione Iva annuale.
La Legge di stabilità 2016 ha infatti profondamente modificato il regime forfetario per cui la Circolare 10/2016 ha chiarito che “i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario.”.
La possibilità di accesso al regime forfetario è ammessa anche per coloro che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA. In tal caso possono revocare l’opzione effettuata e applicare, dal 2016, il regime forfetario con l’ulteriore agevolazione prevista dal comma 65 (applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento), fino alla fine del quinquennio agevolato, ossia fino al 2018.

Per far fronte a queste novità di opzioni/revoche dei regimi fiscali, è stata modificata anche la dichiarazione IVA 2017. In particolare, nella sezione 3 del quadro VO “Comunicazioni delle opzioni e revoche”, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’Iva, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014.  Il rigo va completato in questa maniera:

  • casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell’anno 2016, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.
  • casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione (Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 3.1.1).

Nella stessa sezione, rigoVO34, sono state introdotte tre nuove caselle:

  • la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che avendo applicato il regime fiscale di vantaggio nell’anno 2016, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.
  • La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato per il 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio revocano l’opzione effettuata e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014
  • La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio revocano la scelta effettuata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario.

Attenzione: Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2017 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Segui gratuitamente il Dossier dichiarazione IVA 2017  per essere sempre aggiornato. Troverai news, approfondimenti, aggiornamenti e la normativa di riferimento.

Potrebbe interessarti l'e-book Partite Iva e nuovo regime forfetario 2017  per valutare la convenienza del nuovo regime forfetario

L'eBook alla sua terza edizione

La procedura di rimborso dell'Iva - III edizione 2017

Il foglio di calcolo in excel per la compilazione del Modello IVA 2017.

Tag: DICHIARAZIONE IVA 2024 DICHIARAZIONE IVA 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Gaetano - 30/03/2017

Perdonatemi ma non mi è chiaro se essendo un ex minimi nel 2015 con opzione triennale fino al 2017, nel 2016 non ho revocato opzione nemmeno con il comportamento concludente, nel 2017 posso revocare l'opzione triennale e passare al sistema forfettario anche se per i professionisti non sembra essere cambiato nulla che lo permetta?

GIANCARLO - 24/02/2017

CHI DAL 2017 OPTA PER IL REGIME FORFETTARIO COSA DEVE FARE?

Marianna Pettinato - 18/02/2017

Con Vo33 e Vo 34 , c è davvero un pò di confusione , l opzione dve farla solo per chi inizia l attività ? Nel senso ,io mi trovo dei casi che nel 2014 2015 2016 delle ditte individuali potevano entrare nei forferttari ma nn lo hanno fattn rimanendo nel regime normale iva ,questi nn devono fare nessuna opzione O devono farla in Vo33? O quelli obbligati all opzione sono quelli che hanno aperto nel 2016 e pur avendo i requsiti di forfettari hanno adottato il regime nrmale iva?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REGIME FORFETTARIO 2024 · 19/11/2024 Regime forfettario 2025: regole di accesso ed esclusione

Il regime Forfettario è un regime sostitutivo della tassazione IRPEF che prevede vantaggi e limiti fiscali per i titolari di partita IVA. Come funziona e a cosa prestare attenzione

Regime forfettario 2025: regole di accesso ed esclusione

Il regime Forfettario è un regime sostitutivo della tassazione IRPEF che prevede vantaggi e limiti fiscali per i titolari di partita IVA. Come funziona e a cosa prestare attenzione

Regime speciale IVA piccole imprese: novità dal 1° gennaio

Approvato il Dlgs di recepimento delle norme UE sul regime di franchigia IVA: testo atteso in GU

Fattura semplificata forfettari: dal 1° gennaio 2025 senza tetto massimo

Dal 1 gennaio 2025 cambiano le regole per il regime forfettario: eliminato il tetto massimo di 400 euro per la fattura semplificata. Per gli altri la norma resta immutata

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.