Il modello di dichiarazione Iva prevede nuove caselle dedicate ai contribuenti che rientrano nel
- Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni
o che hanno optato per il
- Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
In generale, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.
Tuttavia, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 è consentita “la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” senza in questo caso aspettare il decorso del triennio.
In virtu’ di questo principio i contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario rinunciando al regime forfettario che dal 2015, a determinate condizioni, è regime naturale, hanno potuto nel 2016 rinunciare al regime ordinario e tornare al regime naturale forfettario attraverso il comportamento concludente tenuto dal 1 gennaio 2016 e che ora devono confermare nella dichiarazione Iva annuale.
La Legge di stabilità 2016 ha infatti profondamente modificato il regime forfetario per cui la Circolare 10/2016 ha chiarito che “i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario.”.
La possibilità di accesso al regime forfetario è ammessa anche per coloro che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA. In tal caso possono revocare l’opzione effettuata e applicare, dal 2016, il regime forfetario con l’ulteriore agevolazione prevista dal comma 65 (applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento), fino alla fine del quinquennio agevolato, ossia fino al 2018.
Per far fronte a queste novità di opzioni/revoche dei regimi fiscali, è stata modificata anche la dichiarazione IVA 2017. In particolare, nella sezione 3 del quadro VO “Comunicazioni delle opzioni e revoche”, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’Iva, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014. Il rigo va completato in questa maniera:
- casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell’anno 2016, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.
- casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione (Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 3.1.1).
Nella stessa sezione, rigoVO34, sono state introdotte tre nuove caselle:
- la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che avendo applicato il regime fiscale di vantaggio nell’anno 2016, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.
- La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato per il 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio revocano l’opzione effettuata e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014
- La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio revocano la scelta effettuata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario.
Attenzione: Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2017 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.