Sono numerose le novità che riguardano la presentazione e i termini di versamento della dichiarazione IVA 2017.
Per prima cosa, per quanto riguarda i termini di presentazione, la dichiarazione IVA 2017, relativa all’anno 2016 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017. Quest’anno pertanto la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.
In merito ai termini di versamento, per il 2017 (dichiarazione relativa al 2016) l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Oltre al versamento in un'unica soluzione, i contribuenti possono rateizzare.
Anche se la dichiarazione IVA va presentata tassativamente entro il 28 febbraio, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. E’ bene ricordare che anche la data prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi è cambiata, infatti il comma 20 dell’art. 7-quater del decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017 ha previsto lo slittamento dei versamenti dal 16 giugno al 30 giugno. Anche in questa ipotesi è possibile procedere alla rateizzazione.
Riepilogo dei termini:
- presentazione della dichiarazione IVA: 28 febbraio
- versamento senza maggiorazioni: 16 marzo
- versamento con maggiorazioni: 30 giugno