Due documenti di prassi ieri sulle nuove zone franche urbane. Con un comunicato stampa il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha annunciato che sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le zone franche urbane di
- Pescara,
- Matera,
- Velletri,
- Sora,
- Ventimiglia,
- Campobasso,
- Cagliari,
- Iglesias,
- Quartu Sant'Elena,
- Massa-Carrara.
In particolare,sono stati concessi 63,9 milioni di euro a 4.693 imprese e professionisti. Sempre nella giornata di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 45/2018 con cui è stato istituito il codice tributo per utilizzare tale importo. Come ricordato nel documento di prassi, la Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) ha previsto che “Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del DL 50/2017 spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente”.
Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, si istituiscono i seguenti codici tributo:
Z149 - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 745, della legge n. 205/2017 |
Z150 – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese individuali e familiari per riduzione versamenti – art. 1, comma 746, della legge n. 205/2017 |
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.