La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo dovuto e i relativi effetti si producono in capo al contribuente al momento del versamento in un’unica soluzione o dell’ultima rata. E' questo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 12/E/2018 di chiarimenti. In particolare, l’avvenuto perfezionamento consente al contribuente di sanare la propria posizione fiscale con esclusivo riferimento alle violazioni regolarizzate tramite la procedura stessa. Pertanto, il perfezionamento della procedura non preclude l’esercizio dell’azione accertatrice, effettuabile
- entro gli ordinari termini di decadenza,
- su imposte (per esempio IVA e IVIE), violazioni ed annualità non rientranti nell’ambito applicativo della procedura.
Attenzione: l’esito negativo della regolarizzazione può essere determinato da:
- mancato assolvimento da parte del contribuente di alcuni adempimenti come la mancata o tardiva presentazione dell’istanza nei termini, le ipotesi della mancata produzione della documentazione a corredo dell’istanza, del mancato versamento in autoliquidazione degli importi dovuti (anche di una sola rata) o della carenza del versamento effettuato rispetto al dovuto;
- inammissibilità o improcedibilità della procedura come quando viene rilevata l’insussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi o temporali per accedere alla procedura oppure la presenza di una delle cause di inammissibilità;
- regolarizzazione di attività che siano state già oggetto della voluntary disclosure.