La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato per l'ennesima volta, la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute non in regime di impresa. In particolare, possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui all'art. 67 del Tuir. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti:
- le persone fisiche residenti, per le cessioni di partecipazioni o di terreni che non generano reddito di impresa;
- le società semplici
- le società e gli enti ed equiparate alle società semplici ex art.5 DPR 917/86; quali, ad esempio, le associazioni professionali;
- gli enti non commerciali residenti, per attività non in regime di impresa;
- soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni
Il termine ultimo per la redazione della perizia dei terreni è categoricamente prima della cessione dello stesso ed entro il 2 luglio 2018. Tale data è anche il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, in modo da "perfezionare" la rivalutazione. Si ricorda che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari all'8% sia per i terreni, sia per le partecipazioni, e indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non.