Con l’accordo del 5 febbraio 2016 ratificato dalla maggioranza dei lavoratori il 21 aprile 2016, è stato rinnovato il ccnl per i dipendenti delle aziende alimentari industria che apporta importanti modifiche in materia di 13 e 14 mensilità .
A norma di quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13ª mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori a cottimo la retribuzione globale di fatto si intende riferita al guadagno medio del mese precedente.
Dal 1.1.2017 il nuovo contratto prevede che :
Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno la 14ª mensilità, normalmente entro la fine del mese di giugno e comunque entro il 31 luglio.
Le Aziende aventi fino a 10 dipendenti erogheranno un importo corrispondente al 35% della 14ª mensilità con decorrenza 1° gennaio 2017 .
Le Aziende da 11 a 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 50% della 14ª mensilità .
Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 100% della 14ª mensilità con decorrenza 1° gennaio 2017.
Il calcolo dei dipendenti ai fini di quanto sopra disposto viene effettuato al 1° gennaio di ogni anno prendendo in considerazione i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla data citata.
Con esclusione dei premi di produzione congelati ante 1993, dei premi per obiettivi e dei premi correlati alla produzione e/o ai risultati aziendali, ulteriori erogazioni collettive potranno essere trasformate in 14ª.
Si ricorda che il nuovo contratto, ssarà n vigore per il quadriennio 2016-2019,e prevede un aumento medio di 105 euro, diviso in cinque tranche. Contiene, inoltre, numerose novità:
- le ore di flessibilità crescono da 72 a 88 l’anno e sono retribuite con una maggiorazione del 20 per cento, a fronte del 45 per cento previsto per quelle a titolo di lavoro straordinario;
- la quota di part-time passa dal 5 al 7 per cento (i lavoratori godranno anche della cosiddetta “reversibilità al tempo pieno”);
- i congedi non retribuiti per malattia del bambino di età tra 3 e 9 anni salgono da 9 a 10 giorni.
- apertura al telelavoro e al “lavoro agile”,
- possibilità di sostegno al reddito dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che hanno perso l’occupazione e ai quali mancano non più di due anni al pensionamento, ancorché nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per facilitare la staffetta generazionale.
- in caso di violenza di genere,a concessione di ulteriori tre mesi di congedo carico dell’azienda