Entro il 31 gennaio 2018 i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel 2017.Lo scopo è permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Con il Decreto del 1° settembre 2016, il MEF ha ampliato la platea dei soggetti tenuti ad assolvere l'adempimento e con il provvedimento del 15.09.2016 l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di accesso/opposizione dei dati ai nuovi soggetti obbligati.
Alcuni chiarimenti sono presenti nelle risposte delle FAQ pubblicate sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, come nel caso in cui le strutture sanitarie a carattere residenziale abbiano una fattura che non divide tra spese sanitarie e spese di comfort.
In particolare,
- qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA).
- qualora dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015 e del 2 agosto 2016.