La Circolare n. 1 del 2017 dell'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti sul nuovo quadro giuridico relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e fornisce le necessarie indicazioni operative per una corretta applicazione del regime sanzionatorio.
La circolare affronta innanzitutto il tema del campo di applicazione della normativa che , ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016, trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.
La normativa contempla dunque, come la previgente disposizione, tre diverse ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori:
- da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una propria filiale situata in Italia;
- da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo);
- nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.
Il documento si occupa inoltre dei seguenti argomenti:
- Settore del trasporto su strada
- Autenticità del distacco ed elementi oggetto di verifica (art. 3)
- Distacco non autentico ed interposizione illecita
- Condizioni di lavoro e retribuzione
- Responsabilita solidale
- Provvedimento di diffica accertativa
- Adempimenti amministrativi in capo al prestatore di servizi
- Sanzioni