Il regolamento disciplinare dei Dottori commercialisti ed esperti contabili all'art. 15 prevede le sanzioni per "la violazione dell’obbligo di Formazione Professionale" prevedendo che il non rispetto dell’obbligo della formazioni comporta pesanti sanzioni disciplinari modulate in relazione alla “gravità” dell’inadempimento, distinguendo:
- assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi;
- conseguimento di meno di trenta crediti formativi: sospensione fino a due mesi;
- conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta: sospensione fino a 1 mese;
- conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta: censura.
Se nel triennio successivo l’iscritto continua a violare l’obbligo formativo la sanzione puo’ arrivare alla sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto nel primo triennio.
Il mancato conseguimento dei 20 crediti formativi minimi in ciascun anno, ovvero il mancato conseguimento dei 9 crediti in attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione nel corso del triennio comporta, in ogni caso, la sanzione della censura.
Il professionista che non ha assolto l’obbligo di formazione professionale non può accogliere alcun tirocinante.
Per coloro che sono iscritti nell’Elenco speciale la violazione dell’obbligo formativo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Per gli iscritti nell’Albo che abbiano compiuto il 65° anno di età la violazione dell’obbligo formativo comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
- assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi;
- conseguimento di meno di dieci crediti formativi: sospensione fino a due mesi;
- conseguimento di numero crediti formativi da dieci a venti: sospensione fino a 1 mese;
- conseguimento di numero crediti formativi oltre venti: censura.
Tutte le sanzioni sono raddoppiate se l’iscritto persiste nelle violazioni anche nel triennio successivo.
Per gli iscritti di cui al comma precedente il mancato conseguimento dei 7 crediti formativi minimi in ciascun anno, ovvero il mancato conseguimento dei 9 crediti in attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione nel corso del triennio comporta, in ogni caso, la sanzione della censura.
La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo.
La censura si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l’eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell’organo giudicante.
Gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame.
In allegato il testo del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2017