La cessione di carburante effettuata dalla società petrolifera al trader e la contestuale cessione effettuata da quest’ultimo a favore dell’armatore non sono imponibili ai fini Iva ai sensi dall’articolo 8-bis, primo comma, lett. d), del Dpr n. 633/1972, coerentemente con la nuova normativa doganale e alla luce del recente orientamento della giurisprudenza europea. E' questo il chiarimento principale della Risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2017.
Come chiarito del documenti di prassi, quando una nave necessita di carburante, l’armatore contatta un intermediario, indicandogli
- la nave,
- la quantità (approssimativa) di carburante necessario
- il porto (o eventualmente i porti) in cui la nave sarà ormeggiata e disponibile per il rifornimento.
L’intermediario sceglie, a sua volta, un fornitore ed effettua un ordine di carburante da consegnare a bordo della nave.
Nell’ambito di questa operazione detta bunkeraggio, si verificano due distinti trasferimenti di proprietà del carburante: il primo, a favore dell’intermediario, e il secondo da parte dell’intermediario all’armatore, con consegna nel serbatoio della nave. Entrambe queste cessioni sono riconducibili alla disciplina IVA prevista dall’articolo 8-bis, primo comma, lett. d), del Dpr n. 633/1972 in base alla quale non sono imponibili le operazioni di scambio relative a specifici beni e prestazioni di servizi.
In particolare, la Risoluzione ha chiarito che la non imponibilità delle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare è applicabile anche al contestuale trasferimento della proprietà del carburante dalla società petrolifera all’intermediario, a condizione che
- la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera direttamente nel serbatoio della nave
- questa circostanza sia attestata dallo svolgimento delle prescritte formalità doganali.