L’INPS, con il messaggio 75 del 9.1.2017 fornisce alcuni chiarimenti sulla presentazione delle domande per trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore pesca riferite al 2016 , argomento già trattato dalla circolare n.177 del 13 settembre 2016, a seguito delle segnalazioni di difficoltà riscontrate dalle sedi locali .
Come noto l’art.1 del decreto in argomento prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga per questo settore può essere concesso e prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, altresì, precisato che il citato limite deve essere inteso quale durata massima, anche non continuativa, del programma aziendale da cui deriva l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale e pertanto deve esser applicato all’impresa. Il decreto citato prevede che le istanze relative all’annualità 2016 dovranno essere presentate alle Sedi Inps territorialmente competenti entro e non oltre la data del 30 gennaio 2017 attraverso la piattaforma DigiWeb, valorizzando la casella “CIG Deroga Nazionale” ed indicando nel quadro “B” del modello SR100 come data del decreto la data del “5/8/2016” e come numero di decreto il numero “1600069”..
L’Istituto ribadisce che potrà procedere alla liquidazione delle sole domande che rispettino complessivamente il limite massimo dei tre mesi, ma anche per periodi non continuativi Pertanto, si configurano due modalità di presentazione delle istanze:
- potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore a tre mesi;
- oppure in casodi periodi non continuativi, ma sempre nel limite complessivo di 90 giorni, potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese dovranno presentare il corrispondente SR100.