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SENTENZA DI MERITO SENZA VALIDI MOTIVI: VA ANNULLATA

1 minuto, Redazione , 16/01/2017

Sentenza di merito senza validi motivi: va annullata

Se il giudice non illustra chiaramente i motivi della propria decisione la sentenza va annullata: a dirlo è la Cassazione

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Il ragionamento logico e giuridico che ha indirizzato la commissione verso la decisione adottata deve essere chiaro altrimenti la sentenza è viziata e deve essere annullata. E' questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione, sezione VI, nell’ordinanza n. 25856 del 15 dicembre 2016.

La vicenda processuale
A seguito di un atto di compravendita di terreno, l’ufficio aveva notificato ai venditori un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione una plusvalenza non dichiarata, non ritenendo perfezionata la “procedura” di rivalutazione dell’immobile a causa di un insufficiente versamento dell’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva. Entrambi i gradi di merito si sono conclusi a favore del contribuente.

Tuttavia,la CTR dopo aver esposto il fatto e le posizioni delle parti, hanno concluso l'atto in questo modo “La commissione ritiene infondato l’appello dell’ufficio. P.Q.M. La Commissione rigetta e conferma la sentenza impugnata.”. L’Amministrazione finanziaria ha proposto impugnazione in sede di legittimità eccependo, tra l’altro, la nullità della sentenza di secondo grado per assenza del requisito motivazionale.

L'ordinanza della Cassazione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione dell'Amministrazione finanziaria, ricordando che la sentenza della Commissione tributaria regionale è nulla quando è “completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle ….”.
Più specificamente, afferma la Corte suprema, la sentenza d’appello deve essere cassata quando la «laconicità» della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, “non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”. In sostanza dalla sentenza si deve desumere quale è stato l’iter logico-giuridico che ha convinto il giudice ad adottare la specifica decisione in relazione ai motivi di impugnazione proposti dalle parti.

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Tag: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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Commenti

Pasquale - 04/02/2017

Tale Ordinanza della Cassazione è valida anche per le sentenze del TAR?

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