Il Ministero del lavoro, nell' interpello n. 24 del 30 dicembre 2016, in risposta ad una istanza di Confimi Industria, ha chiarito che lo specifico riferimento testuale ai “consulenti del lavoro” come intermediari abilitati ad effettuare dall’articolo 26, D.Lgs. 151/2015 ovverossia alla presentazione delle dimissioni telematiche e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, non consente un’interpretazione estensiva, tale da ricomprendere tutti i professionisti e le associazioni abilitati all'assistenza dei datori di lavoro in materia di lavoro e previdenziale. di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.) nonché i soggetti di cui al successivo comma 4, ossia “le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa” le quali “possono affidare l'esecuzione degli adempimenti” in materia di lavoro “a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (…)”.
Ciò in quanto spiega il documento, "gli obblighi sanciti dal d.lgs 151 2015 gravano principalmente sul lavoratore e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che possono essere assolti anche dagli altri soggetti di cui alla L. 12/1979."