In caso di omessa dichiarazione IVA: il credito spettante può essere recuperato nella dichiarazione dell’anno successivo se il giudice tributario valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali di spettanza del diritto. E' questo il principio che emerge dall'ordinanza della Corte di cassazione nr. 127 depositata ieri.
La controversia
Una società aveva omesso di presentare una dichiarazione Iva nella quale doveva emergere il credito di imposta maturato nell’esercizio. Tale credito veniva riportato dalla società nella dichiarazione IVA dell’anno successivo.
L’Agenzia delle Entrate disconosceva la detrazione e, in esito al controllo automatizzato, emetteva una cartella di pagamento per il recupero delle somme.
La società impugnava il provvedimento, ma in entrambi i casi di giudizio la sentenza era favorevole all'amministrazione finanziaria in quanto, come affermato dalla CTR "in assenza dell’esposizione del credito nella dichiarazione di competenza, la contribuente non poteva detrarlo nell’anno successivo, ma avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso. " La società ricorreva infine in Cassazione.
L'Ordinanza della Cassazione
La Suprema Corte ha emesso un'ordinanz favorevole al contribuente, in quanto "in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta nell’anno successivo, anche in conseguenza del controllo automatizzato". I giudici di legittimità hanno rilevato che anche in mancanza della dichiarazione annuale, il credito maturato può essere comunque detratto in quanto la norma prevede che il diritto spetta a condizione che sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione.