Le disposizioni in materia di riscossione degli enti locali sono contenute nell'articolo 2 e 2-bis del Decreto fiscale 193. Il D.l 193/2016 contenente le disposizioni urgenti in materia fiscale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2016.
L'attività di riscossione degli enti locali
In particolare all'articolo 2 è previsto che a decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possano deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di
- accertamento,
- liquidazione
- riscossione spontanea e coattiva,
delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle societa' da essi partecipate. Si ricorda che, sempre in merito alla riscosione, dal 1° luglio 2017 Equitalia viene soppressa. Per garantire continuita' e la funzionalita' è stato istituito l'ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione». Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia.
In sede di conversione in legge del decreto è stato aggiunto anche l'articolo 2-bis in base al quale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o con F24 anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Modalità di versamento IMU e TASI
Per espressa previsione normativa, le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI restano ferme.
Le entrate diverse da quelle tributarie
L'articolo 2-bis del DL 193/2016 termina precisando che per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.