È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2016, n. 298 il Decreto MEF 6 dicembre 2016 che definisce i criteri e le procedure per l’accesso al credito di imposta per le spese sostenute nel 2016 per: sistemi di video sorveglianza digitale o allarme o per contratti con istituti di sorveglianza, al fine di prevenire le attività criminali. Il bonus era stato istituito dalla legge di stabilità 2016 comma 982, Legge n. 208/2015, e mai regolamentato. Il bonus spetta alle persone fisiche per le spese per impianti su immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo ma spetta anche in caso di immobili utilizzati per uso promiscuo ossia sia a fini residenziali che per attività di impresa o lavoro autonomo, in misura ridotta del 50% .
Il decreto stanzia a questo fine 15 milioni di euro e specifica che la misura dell'agevolazione sarà definita dall'Agenzia delle entrate sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate a l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, Tale percentuale sarà comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
Riguardo alla modalità di fruizione il decreto specifica che "Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed e' utilizzabile in compensazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, dell'art. 3, concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizitelematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. "